OCC ACADEMY

CENTRO STUDI SUL SOVRAINDEBITAMENTO E LA CRISI DI IMPESA

Lavorare insieme per costruire un futuro più solido

Crisi di Impresa

  • Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza rende centrale la funzione degli organismi di composizione della crisi che divengono la via d'accesso esclusiva alla procedura
    Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che rafforza e rende ancora più utile e conveniente il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
    Per l’effetto di tale riforma, gli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) divengono il tramite esclusivo per l’avvio e la gestione della procedura:
    Ai sensi dell’art. 67 C.d.C. “il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti…”.
    In forza dell’art. 68, si dispone inoltre che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente…”.
    Ai sensi dell’art. 76 C.d.C., anche nel caso del Concordato minore (che sostituisce l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla L. 3/2012) e della Liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 e ss. C.d.C. , “la domanda è formulata tramite un OCC… e deve contenere una relazione particolareggiata dell’OCC…” a pena di inammissibilità.
    Infine, per la Liquidazione l’art. 269 C.d.C. dispone che “il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC”.
    Il C.d.C. integra e migliore la funzionalità delle procedure di composizione della Crisi. Ad esempio:
    La novella (art. 79) riduce alla “maggioranza dei crediti ammessi al voto” la soglia sufficiente al fine dell’omologa del concordato minore (ora è il 60% dei crediti); prevede espressamente che “la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” (art. 65, comma 4); si disciplinano le “procedure familiari”, ossia quelle avviate in comune da più membri della stessa famiglia e che si sostanziano in un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66); con l’art. 283 C.d.C. si prevede ora che il debitore incapiente e meritevole possa esdebitarsi una tantum addirittura senza alcun esborso (“fresh start” di ispirazione anglosassone) purché assistito da un OCC.